COMUNE DI BONITO
PROVINCIA di AVELLINO
Prot. N° 02474 ORDINANZA n° 10
Il SINDACO
Premesso che ai sensi dell’art. 15 della Legge n° 225/1992 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e che il D.Lvo n° 112/98 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
Ritenuto che, a causa dell’andamento climatico, è stata favorita un’abbondante crescita di vegetazione selvatica lungo le fasce stradali e sui terreni incolti , e che , con l’approssimarsi della stagione estiva, tale situazione, oltre agli eventuali rischi per la circolazione stradale, favorisce il rischio d’incendi;
Considerata, quindi , la necessità di provvedere alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel corso dell’estate , quando è massimo il rischio;
Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad eliminare inconvenienti alla libera circolazione su tutte le strade
ORDINA
a tutti i PROPRIETARI - CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade , boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche , artigianali e industriali, di provvedere , nel termine di giorni 30 dalla data di emanazione della presente ordinanza :
1) Al decespugliamento laterale , lungo le strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del comune di Bonito , dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia di adeguate dimensioni ;
2) Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dai complessi edificati, ogni vegetazione o residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco
AVVERTE
inoltre, che ai sensi del vigente Codice della Strada , i proprietari frontisti alle strade sono tenuti sempre a :
potare regolarmente le siepi ed al taglio dei rami sporgenti sulle vie che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni della strada confinante;
rimuovere gli alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti colposamente dai propri fondi sulla sede stradale e sulle sue pertinenze , quali anche le cunette ed i canali di scolo .
DISPONE
che ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale di disciplina delle sanzioni per violazione di Regolamenti e Ordinanze Comunali. che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 258,00, salvo quanto disposto dalla Legge n° 353/2000 in materia penale.
Inoltre, non ottemperando , si provvederà d’ufficio con spese a carico degli inadempienti.
Per le violazione previste dal Codice della Strada saranno applicate le corrispondenti sanzioni pecuniarie ed accessorie .
La presente ordinanza, sarà trasmessa , oltre al Locale ufficio di Polizia Municipale ed alla Locale Stazione CC, anche alla Stazione di Mirabella Eclano del Corpo Forestale dello Stato ed alla Polizia Provinciale di Avellino e resa nota alla cittadinanza a mezzo affissione per le vie cittadine.
Si avvisa che i necessari controlli saranno effettuati nel modo che segue:
il giorno 22 giugno c.a. per la Località Maleprandi ed aree limitriofe;
il giorno 23 giugno c.a. per la Località Cinquegrana ed aree limitriofe
il giorno 24 giugno c.a. per la Località Morroni ed aree limitriofe;
il giorno 25 giugno c.a. per la Località Madonna della Valle ed aree Limitrofe.
E’ fatto obbligo a , chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza
Dalla residenza Municipale, lì 17/05/2010
IL SINDACO
Avv. Antonio ZULLO